Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione IV “Promozione della Concorrenza” Risoluzione n . 4860 - 04.03.2010 OGGETTO: Legge 23 dicembre 2009, n.191, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)' - Articolo 2, comma 12 – DURC. Codesta Federazione ha chiesto chiarimenti in merito all’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale riguardo, si fa presente quanto segue. Il predetto articolo 2, comma 12, innova radicalmente le recenti norme in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) in caso di esercizio dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, introdotte dall’art. 11-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in vigore dal 5 agosto 2009. Il predetto articolo 11-bis nel modificare l’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 disponeva che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche era soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle Associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, verificasse la sussistenza del documento. Disponeva, altresì, la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio sulle aree pubbliche nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC. La nuova disposizione, invece, prevede che le Regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che, in tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, sono chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. Dispone, inoltre, che l’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo e che il DURC, ai fini della nuova disposizione, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali. Le nuove disposizioni mutano anche gli aspetti sanzionatori, prevedendo che nel caso di mancata presentazione annuale del DURC, l’autorizzazione è sospesa per sei mesi. Stante quanto sopra la scrivente Direzione generale concorda con codesta Federazione nel ritenere che il nuovo dispositivo incide sugli elementi costitutivi della norma precedente in modo tale da renderla priva di efficacia. Il citato articolo 11-bis della legge n. 102/2009, infatti, rendeva la presentazione del DURC obbligatoria in ogni caso, mentre la nuova disposizione conferisce alle Regioni la facoltà di assoggettare o meno il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio sulle aree pubbliche alla presentazione del DURC. Analogamente, la verifica annuale della sussistenza del documento, che, nella precedente versione della disposizione, veniva sancita come obbligo, diventa una facoltà nella misura in cui è necessario che siano individuate dalle norme regionali le modalità dell’ attività di verifica che devono essere seguite dai Comuni chiamati ad esercitarla. Non solo, mentre nella legge n. 102/2009 figurava come automatica la decadenza della autorizzazione in caso di mancata presentazione iniziale e/o annuale del DURC, nella nuova disposizione viene stabilita la sospensione temporanea in caso di mancata presentazione annuale del DURC: il che significa, ovviamente, che la sanzione si applica solo nel caso in cui l’obbligo di presentazione sia stato esplicitamente previsto. In conseguenza di quanto sopra, è indubbio che l’attuazione del citato articolo 11 bis della legge 102, è soggetta ad atti normativi specifici da parte delle Regioni e che i Comuni – stante il tenore letterale della norma – non possono procedere autonomamente in mancanza dei predetti atti. IL DIRETTORE GENERALE Risoluzione n. 53422 – 18.05.2010 Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesito in materia di requisiti di accesso alle attività di commercio in relazione alle norme di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010. La circolare esplicativa n.3635/C, emanata da questo Ministero, a seguito del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, contiene ai punti 11.1, 11.2, 11.3,11.4 e 11.5, alcune indicazioni relative ai requisiti di accesso alle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Con riferimento ai predetti punti si precisa ulteriormente quanto segue. 1. Riguardo agli ambiti di applicazione delle disposizioni sui requisiti, si rinvia a quanto già sostenuto nella circolare relativamente alla competenza statale in materia di professioni sulla base di quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale (cfr. premessa). La Corte Costituzione, infatti, ha affermato che, in materia di professioni, è riservata allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale (cfr. sentenze nn. 153/2006; 423/2006; 424/2006;179/2008; 222/2008). In conseguenza la circolare precisa che: “Fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale competenza statale riservata, non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, si evidenzia che a parere della scrivente Direzione - fatte salve le ulteriori e più precise indicazioni che potranno essere fornite a seguito del necessario approfondimento delle singole questioni con le amministrazioni regionali interessate -, per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all’adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento. Ciò anche per effetto della clausola di cedevolezza contenuta all’articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo, secondo cui “in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto ”. 2. E’ da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, l’esercizio in proprio dell’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente. Il soggetto che ha esercitato legittimamente l’attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l’avere esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore. 3. Riguardo al quesito relativo alla validità dell’iscrizione al Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle disposizioni nazionali, si fa rinvio a quanto precisato ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 della circolare 28 settembre 2006, n.3603, emanata dopo l’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248 che ha soppresso il Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a far data dal 4 luglio 2006. IL DIRETTORE GENERALE Risoluzione n. 53574 – 19.05.2010 Oggetto: Attività di aste on line. Disciplina e sanzioni applicabili. Quesito. Codesta Questura ha posto dei quesiti concernenti le operazioni di vendita all’asta realizzate on-line, di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. In particolare, riferendosi a quanto indicato al punto 4.1 della circolare 17 giugno 2002, n.3547/C, chiede se “ verificata la metodologia di vendita all’asta tramite il sito ed accertata la regolarità, da parte della Società esercente le attività on-line, della documentazione presentata al Comune competente (..) la stessa Società è, ad ogni modo, sottoposta al regime autorizzatorio di cui all’articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) ”. Chiede, altresì, di conoscere se, nel caso di esercizio abusivo di asta on-line, l’autorità competente è comunque il Comune ove ha sede la Società, come previsto dall’articolo 22 del citato d.lgs. n. 114. Infine, chiede se la citata circolare 3547/C del 2002 sostituisce la precedente circolare ministeriale 1 giugno 2000, n.3487/C che reca precisazioni in merito alla disciplina applicabile al commercio elettronico. Con riferimento a quanto sopra , si fa presente quanto segue. L’articolo 18, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, prevede il divieto di vendita all’asta realizzata per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione (tra cui ovviamente anche internet). Tale divieto, come precisato nella citata circolare n. 3487 e ribadito nella successiva n.3547/C si applica ai soggetti che esercitano il commercio al dettaglio. Al punto 2.1 della circolare 3547/c infatti si legge quanto segue: “2.1 Occorre, anzitutto evidenziare che tale divieto, per via del fatto che l’articolo 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Ne risultano pertanto esclusi i soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio, indicata dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.114/1998, come “ l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediamente altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale”. L’articolo 18 non si applica dunque ai grossisti (la cui attività è definita dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del menzionato decreto) ed in genere a tutti gli operatori che non vendono ai consumatori finali” . Di conseguenza, sulla base delle disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 114/1998, la vendita all’asta on-line è vietata quando il soggetto venditore svolge professionalmente l’attività di vendita al dettaglio come definita all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato d.lgs. n. 114. Premesso quanto sopra, si richiama il punto 3 della nota circolare n. 3547/C, nel quale le aste on-line sono state classificate, in relazione al maggiore o minore coinvolgimento del banditore d’asta: “a) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest’ ultimo; b) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi; c) aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione” . Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui il soggetto conduca direttamente la vendita di beni propri o di beni altrui, questi è tenuto al possesso dell’autorizzazione prevista per lo svolgimento dell’attività di banditore di cui all’articolo art. 115 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – TULPS il quale al comma 1 prevede che «non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita (..) senza la licenza del Questore» . Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati». La menzionata disposizione non fa parola delle vendite all'asta che si ritengono comprese, sulla base dell'art. 205 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) che precisa che “tra le agenzie di affari si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta”. Questa indicazione, come precisato al punto 4 della circolare n.3547/C, consente di considerare agenzie d'affari non solo i soggetti che si offrono quali intermediari, rispetto ad affari altrui, ma anche i soggetti che, attraverso tale forma di organizzazione dell'attività, intendono vendere (anche) beni propri. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 2, lett. b) e d), del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari è ora di competenza dei Comuni , «ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni », che restano in capo al Questore. Nei casi sopra indicati di aste in cui il banditore d'asta svolge un ruolo di intermediario, il citato punto 4 precisa che “trattandosi di una agenzia di vendita mediante pubblico incanto, la competenza al rilascio della licenza deve dunque intendersi rimasta in capo al Questore, al quale l'interessato deve richiedere il rilascio della licenza. ” Nell’ipotesi in cui, invece, come richiamato sempre al punto 4 della circolare “… il banditore d'asta si limiti a mettere a disposizione il servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara, si avrebbe attività di mediazione, soggetta alle regole di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 ovvero della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (al riguardo cfr. le modifiche alla legge n.39 ad opera dell’articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno) . L’applicazione della disciplina della mediazione esclude come precisa ulteriormente il punto 4 della circolare, “la necessità per l'operatore della licenza TULPS (Tale esclusione è peraltro coerente con l'art. 4 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che enuncia il principio di assenza di autorizzazione preventiva per l'esercizio dell'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione)”. Fermo quanto sopra, con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine alle sanzioni applicabili, altresì, si precisa quanto segue. L’esercizio non autorizzato della vendita all’asta o esercitato “oltre le prescrizioni della legge o dell’autorità” è punito ai sensi dell’art.17 bis del TULPS. Nel caso in cui l’asta on-line rientri nell’ambito del divieto previsto dal comma 5 dell’art.18 del D.lgs. 118/98, trova applicazione l’art. 22 del citato d.lgs.114 l’autorità competente ad applicare la sanzione è il comune. Qualora dovessero sorgere incertezze circa il luogo in cui è avvenuta la violazione, occorrerà far riferimento al comune nel cui territorio si trova la sede legale del soggetto autore della violazione. IL DIRETTORE GENERALE Risoluzione n. 53609 – 18.05.2010 Oggetto: Quesito – Art. 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Codesto Comune segnala che è stata presentata una dichiarazione da un socio di una Società titolare di una parafarmacia, attiva dal 14 ottobre 2007, attestante la prestazione della propria opera e pertanto il possesso della qualificazione professionale ai fini del riconoscimento del requisito previsto per il settore alimentare dall’articolo 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Chiede pertanto se detta attività di socio di una parafarmacia possa ritenersi titolo idoneo per il settore alimentare. Al riguardo si osserva quanto segue. L’articolo 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, al comma 1, dispone che possono effettuare l’attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, i soggetti titolari degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e delle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d),e), ed f) del citato decreto n. 114. Stante il contenuto delle suddette disposizioni l’attività di parafarmacia può essere attivata o all’interno di un esercizio commerciale già esistente o contestualmente all’avvio di un’attività commerciale ai sensi del decreto n.114. Nel caso di specie, il soggetto in questione ovviamente ha esercitato l’attività di parafarmacista all’interno di un esercizio non legittimato alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Ove così non fosse, infatti, sarebbe già in possesso del requisito prescritto e il quesito non sarebbe posto. Premesso quanto sopra si osserva, che sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2010, n.94, s. o. è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. L’articolo 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) del predetto decreto ridisciplina, al comma 6, i requisiti d’accesso all’attività commerciale nel settore alimentare. Nello specifico considera validi i seguenti: “ a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.” Ciò significa che, dalla data di entrata in vigore del decreto, anche i titoli di studio, per il cui conseguimento i corsi prevedono l’acquisizione delle conoscenze individuate dalla norma, potranno essere riconosciuti validi. Tra i predetti titoli di studio, ad avviso della scrivente, rientra il diploma di laurea in farmacia. IL DIRETTORE GENERALE Risoluzione n . 61559 – 31.05.2010 Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande. Codesto Comune nel far riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in relazione all’articolo 71 che elenca i requisiti professionali per l’accesso alle attività di commercio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, chiede se si intende escluso il requisito dell’attività esercitata “in proprio” non essendo riportato nella formulazione del citato articolo 71, comma 6. Chiede, altresì, se il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a),b) e c) del citato comma 6, che abbiano oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, diano diritto ad accedere anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa. Al riguardo si fa presente quanto segue: Con riferimento al primo quesito si allega la nota n. 53422 del 18 maggio 2010, nella quale, al punto 2), la scrivente Direzione generale si è già espressa sulla questione e ha precisato che, è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, anche l’esercizio in proprio dell’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente. Il soggetto che ha esercitato legittimamente l’attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l’avere esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore. Con riferimento al secondo quesito, si precisa che l’articolo 71, comma 6, lettere a), b) e c), individua i requisiti professionali per l’avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone. Detti requisiti, quindi, consentono di dimostrare il possesso della qualificazione sia per l’attività di vendita che di somministrazione. Di conseguenza, il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del citato comma 6, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa. La finalità della disposizione, infatti, è quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori. Non solo, ad avviso della scrivente, può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori, anche il possesso dell’iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375. Quanto sopra in conseguenza dell’abrogazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad opera dell’articolo 71, comma 3, del citato decreto n.59: l’abrogazione del predetto comma 5, infatti, consente di superare il limite temporale di validità dell’iscrizione al REC (ossia il quinquennio successivo alla data del 24 aprile 1999) determinato dal richiamo nella lettera c) del comma 5 al quinquennio precedente e alla soppressione del REC a far data dal 24 aprile 1999 (cfr. punto 2.7 della circolare 28 maggio 1999, n.3467, che si allega). IL DIRETTORE GENERALE Risoluzione n. 61699 – 31.05.2010 Oggetto: Quesito in materia di disciplina delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche. Articolo 70, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59. Codesto Comune nel far riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento alla Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, richiama l’articolo 70, comma 5 dove si rinvia ad una “intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto da quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.” Nella fattispecie, codesto Comune avendo emesso prima dell’entrata in vigore del citato decreto n. 59/2010, un bando pubblico per l’assegnazione di alcuni posteggi mercatali, con il conseguente rilascio di autorizzazioni, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e le relative concessioni di posteggio, con termine di conclusione del procedimento il 30 settembre 2010, chiede, quale durata dovrà essere attribuita alle concessioni che verranno rilasciate a conclusione del predetto procedimento. Al riguardo, si precisa quanto segue. La circolare esplicativa n.3635/C, emanata da questo Ministero, a seguito del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, contiene al punto 10 alcune indicazioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni nel caso di esercizio dell’attività commerciale al dettaglio su aree pubbliche. La previsione di cui all’articolo 70, comma 5 dell’adozione di una intesa in sede di Conferenza unificata che individui i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto n.59 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie è correlata al dispositivo di cui all’articolo 16 del citato decreto legislativo. Nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, però, trattandosi di concessioni da attribuire per effetto di un bando emesso prima dell’entrata in vigore del citato decreto n.59, ad avviso della scrivente, la durata delle concessioni non può che essere quella prevista nel bando medesimo. IL DIRETTORE GENERALE Risoluzione n. 63644 – 3.6.2010 Oggetto: Vendita integratori alimentari Codesta Federazione ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di commercializzazione degli integratori alimentari nelle profumerie. A tale proposito si fa presente quanto segue. Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la Direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002, all’art 2 definisce integratori alimentari i “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate” . Per effetto del citato decreto, poi, gli integratori alimentari sono “ commercializzati in forma preconfezionata ” (cfr. art. 1, comma 2) e predosati in “capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari ” (cfr. art. 2, comma 3). Dalla definizione degli integratori alimentari di cui al citato art. 2 risulta evidente che trattasi di prodotti rientranti nel settore merceologico alimentare. Di conseguenza, detti prodotti possono essere venduti esclusivamente dagli esercizi commerciali legittimati a vendere i prodotti del settore alimentare i cui titolari devono risultare quindi in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Ove, pertanto, i soggetti titolari di profumerie intendano vendere i prodotti in discorso, devono acquisire il requisito professionale e il relativo titolo abilitante all’esercizio. IL DIRETTORE GENERALE |